Viene ampliato l'obbligo assicurativo Inail per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ecco alcune indicazioni essenziali:
- tra i lavoratori tutelati figurano quelli a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo, fra gli altri: artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, attori, mimi, registi teatrali e cinematografici, direttori d’orchestra, ballerini, coreografi. Tutelate anche le maestranze dello spettacolo, teatrali, cinematografiche o di imprese audiovisive: macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori.
- rientrano tra i soggetti tutelati anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono attività retribuite di insegnamento o di formazione realizzate in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche oppure da queste organizzate. La tutela Inail si estende anche i lavori impegnati in attività retribuite di carattere promozionale riguardanti spettacoli dal vivo, cinematografici o del settore audiovisivo
- le esenzioni riguardano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari relativamente alla parte di retribuzione annua lorda, percepita per tali performances, fino a 5.000 euro. Le esenzioni in particolare riguardano: giovani fino a 18 anni, studenti non oltre i 25, soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni, coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi, ai fini della previdenza obbligatoria, ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.
- la circolare chiarisce infine che i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di infortunio o di malattia professionale hanno diritto alle stesse prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative previste per tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail.
26/02/2022
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