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5X1000 CULTURA, APERTE LE NUOVE ISCRIZIONI

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Entro il 28 febbraio gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che intendono beneficiare del riparto del 5xmille destinato alla cultura devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal MiC esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero al seguente indirizzo: https://servizionline.cultura.gov.it/

 

Il 5x1000 cultura è destinato al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali.

 

ISCRIZIONE 5X1000 ANNO FINANZIARIO 2022

AVVISO

 

Si avvisa che per le nuove iscrizioni relative all’anno finanziario 2022 il Portale sarà operativo dal 1 febbraio al 28 febbraio 2022.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, pubblicato in G.U. il 7.9.2016 al n. 209, stabilisce i criteri di riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche destinate al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali (All. 1).

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni di cui al d.P.C.M. 23 luglio 2020 (All. 2).

 

L’art. 2 del d.P.C.M. 28 luglio 2016:

- al comma 1, prevede che:

“ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di “beni culturali”, “beni paesaggistici” e “attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;

- al comma 2, elenca i soggetti da ammettere al riparto: 

    a) il Ministero della cultura; 

    b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale;

    c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

 

Adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione:

      entro il 28 febbraio di ciascun anno: gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti che intendono beneficiare del riparto devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero al seguente indirizzo: https://servizionline.cultura.gov.it/

      Alla domanda presentata ai sensi dell’art. 2, comma 3, devono essere allegati i seguenti documenti:

        1) una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto;

        2) una relazione sintetica descrittiva dell’attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio;

        3) in caso di interventi di restauro devono altresì essere allegate le copie conformi ai relativi agli originali ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

      entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l’elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero;

       entro il 1 aprile il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;

       entro il 1 maggio, dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto ed a quelli esclusi che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva e i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall’elenco con provvedimento del Direttore Generale del Bilancio.

 

Inserimento nell’elenco permanente

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.C.M. 28 luglio 2016 a richiesta di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo regolarmente adempiute, esplicano i loro effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso, al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Gli enti che, in presenza delle condizioni previste dal citato articolo 2 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostituiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato.

 

Variazione del rappresentante legale

In caso di variazione del legale rappresentante la dichiarazione sostituiva perde efficacia. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (All.3 – modulo variazione legale rappresentante).

 

Sopravvenuta perdita dei requisiti e revoca dell’iscrizione

In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione. Il contributo indebitamente percepito in assenza di revoca, ai sensi dell’art. 2 comma 10 del D.P.C.M. 28 luglio 2016, è soggetto alla procedura di recupero come disciplinata dal combinato disposto dell’art. 6 del d.P.C.M. 28 luglio 2016 e dettagliatamente dall’art. 17 d.P.C.M. 23 luglio 2020.

 

Obbligo di rendicontazione

Si precisa che le somme ricevute devono essere utilizzate per spese conformi alla normativa in materia di cinque per mille dettata dal d.P.C.M. 28 luglio 2016. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.C.M. 23 luglio 2020 tutti i soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito, entro 12 mesi dalla percezione delle somme, hanno l'obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa nel  rispetto delle modalità pubblicate sul sito web del Ministero al seguente link https://www.beniculturali.it/comunicato/indicazioni-per-la-rendicontazione-delle-quote-del5x1000-dpcm-28-luglio-2016-applicabili-a-partire-dellaf-2020.

 

In caso di necessità di un supporto tecnico inviare una segnalazione all’indirizzo: portaleprocedimenti.support@beniculturali.it

In caso di necessità di un supporto amministrativo inviare una mail all’indirizzo: cinquepermille@beniculturali.it

 

 

05/02/2022

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